Parte della guidaSpese condominiali: come si dividono e come si leggono

Arriva il riparto del riscaldamento e la domanda è sempre la stessa: ho tenuto le valvole quasi chiuse tutto l'inverno, perché pago quanto il vicino che gira in maglietta a gennaio?

La risposta sta in due parole che compaiono nel prospetto e che quasi nessuno spiega: consumo volontario e consumo involontario.

Le due metà della bolletta#

In un impianto centralizzato con contabilizzazione, la spesa totale si divide in due blocchi.

Il consumo volontario è l'energia che decidi tu, agendo sulle valvole termostatiche o sul termostato. È quello misurato dai ripartitori applicati ai radiatori o dai contatori di calore. Se chiudi, scende.

Il consumo involontario è ciò che l'edificio consuma comunque: le dispersioni della rete di distribuzione, le perdite dell'impianto, il calore degli spazi comuni. Non dipende da cosa fai tu nel tuo appartamento, e si ripartisce con un criterio fisso - in genere i millesimi, a volte metri quadri o cubi utili, o le potenze installate.

Da qui la risposta alla domanda iniziale: una parte della bolletta non si abbassa chiudendo le valvole, perché paga il calore che circola nei tubi del palazzo.

La regola di legge, oggi#

Qui conviene essere precisi, perché è il punto su cui si trova più disinformazione in rete.

Il riferimento vigente è l'art. 9 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 102/2014, nel testo sostituito dal D.Lgs. 73/2020, in vigore dal luglio di quell'anno. Prevede che, nei condomìni serviti da impianto comune o da teleriscaldamento, l'importo complessivo sia suddiviso fra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

Due conseguenze dirette:

  • la quota involontaria non può superare il 50% della spesa;
  • entro quel limite, decide l'assemblea quanto pesa la parte fissa.
Consumo volontarioConsumo involontario
Cosa misuraQuello che consumi tuDispersioni e parti comuni
Come si rilevaRipartitori o contatoriNon si misura: si ripartisce
Criterio di ripartoLetture individualiMillesimi o altro criterio fisso
Peso minimo o massimoAlmeno il 50%Non oltre il 50%
Si abbassa chiudendo le valvole?SìNo

La UNI 10200 e la soglia del 70%: due equivoci#

Primo equivoco: la UNI 10200 è obbligatoria. Non più. Il D.Lgs. 73/2020 ha eliminato dal testo di legge ogni riferimento a quella norma tecnica. Resta uno strumento valido e tuttora molto usato per costruire il riparto, ma è derogabile: non è la legge, è un metodo.

Quando si applica, la UNI 10200 determina la quota fissa in base a millesimi di fabbisogno calcolati da un tecnico, che tengono conto del fabbisogno energetico delle singole unità - una cosa diversa dai millesimi di proprietà di cui parla la guida sulle tabelle millesimali.

Secondo equivoco, più insidioso: la soglia del 70%. Si legge ovunque che, in presenza di forti differenze di fabbisogno fra le unità, con una relazione tecnica asseverata si può attribuire almeno il 70% ai prelievi volontari. Quel meccanismo apparteneva al D.Lgs. 141/2016 ed è stato superato dal D.Lgs. 73/2020, che non lo richiama più.

Se qualcuno nel tuo condominio porta in assemblea la regola del 70% o la "relazione di esimenza", sta citando un testo non più vigente. Vale la cautela di sempre: fatti indicare la norma, non il link.

Perché il tuo riparto può comunque sembrare strano#

Anche con le regole applicate bene, ci sono effetti che sorprendono.

  • L'appartamento esposto a nord consuma di più a parità di comportamento: è uno dei motivi per cui la UNI 10200 ragiona per fabbisogno e non per superficie.
  • Chi sta all'ultimo piano o sopra un portico disperde di più. Il tema si incrocia con l'isolamento dell'edificio, trattato nella guida sulla classe energetica.
  • I ripartitori non misurano kWh: contano unità proporzionali alla temperatura del radiatore. Un corpo scaldante sovradimensionato può "contare" più di quanto scaldi davvero.
  • Le letture: se sono stimate anziché rilevate, il riparto perde precisione. È uno dei motivi per cui conta l'adeguamento spiegato nella guida sulla telelettura.

Spento, distaccato, disabitato#

Tre situazioni che generano le stesse discussioni ogni inverno, con la stessa risposta di fondo.

Chi tiene il riscaldamento spento tutta la stagione paga la quota involontaria: non ha prelievi volontari, ma le dispersioni dell'impianto restano.

Chi si è distaccato dall'impianto centralizzato continua a partecipare alle spese di conservazione e alla quota involontaria, pur non pagando i consumi. Le condizioni del distacco - a partire dalla perizia tecnica - sono nella guida sul distacco dal riscaldamento centralizzato.

L'appartamento vuoto non è una categoria a sé: valgono le stesse regole. La proprietà, non l'uso, determina la quota fissa.

Cosa controllare nel prospetto#

  1. La percentuale applicata alla quota involontaria, e che resti entro il limite di legge.
  2. La delibera che l'ha fissata: deve esistere ed essere verbalizzata, come ricorda la guida sul verbale di assemblea.
  3. Il criterio della parte fissa: millesimi di proprietà, di fabbisogno, o altro.
  4. Le tue letture: rilevate o stimate, e per quale periodo.
  5. La coerenza con il consuntivo: il totale ripartito deve corrispondere alla spesa registrata, come spiegato nella guida sul bilancio condominiale.

Se dopo questi controlli l'importo non torna, il passaggio successivo è il conguaglio, dove trovi i cinque controlli da fare prima di contestare.

Il punto pratico#

La frase da ricordare è una: una metà della bolletta dipende da te, l'altra dall'edificio. Chiudere le valvole agisce sulla prima e non sulla seconda, ed è il motivo per cui il risparmio non è mai proporzionale alla rinuncia.

Se nel tuo condominio nessuno sa dire quale percentuale è stata applicata né quando l'assemblea l'ha decisa, guarda come lavora Livia sull'amministrazione condominiale a Milano oppure richiedi un preventivo gratuito.

Fonti normative

Domande frequenti

Cosa sono consumo volontario e consumo involontario?

Il volontario è l'energia che consumi tu agendo sulle valvole o sul termostato, misurata dai ripartitori o dai contatori. L'involontario è quello che il condominio consuma comunque: dispersioni della rete di distribuzione, dell'impianto e degli spazi comuni.

Qual è la regola di legge oggi?

L'art. 9 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 102/2014, nel testo sostituito dal D.Lgs. 73/2020, prevede che almeno il 50% dell'importo complessivo sia attribuito agli effettivi prelievi volontari. Di conseguenza la quota involontaria non può superare il 50%.

La UNI 10200 è ancora obbligatoria?

No. Il D.Lgs. 73/2020 ha eliminato ogni riferimento alla UNI 10200 dal testo di legge. Resta uno strumento tecnico valido e molto usato, ma derogabile: l'assemblea può adottare criteri diversi nel rispetto del limite di legge.

Ho letto che la quota volontaria deve essere almeno il 70%: è vero?

È un regime superato. La soglia del 70%, legata alla relazione tecnica asseverata prevista dal D.Lgs. 141/2016, non è più nel testo vigente dopo il D.Lgs. 73/2020. Molte pagine online non sono state aggiornate.

Chi decide la percentuale della quota fissa?

L'assemblea, entro il limite di legge: può stabilire l'entità della quota involontaria purché ai prelievi volontari resti attribuito almeno il 50% dell'importo complessivo.

Se tengo i termosifoni spenti tutto l'inverno pago lo stesso?

Sì, la quota involontaria resta dovuta: copre dispersioni e consumi comuni che non dipendono dal tuo utilizzo. Lo stesso vale per chi si è distaccato dall'impianto centralizzato.

Livia

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