Il condominio è il posto dove i dati personali circolano di più e si pensano di meno. Nomi sulla pulsantiera, verbali lasciati sullo zerbino, l'elenco dei morosi appeso in portineria "così si vergognano".

Quell'ultima mossa, in particolare, è quella che costa.

Chi tratta i dati, e perché#

Il condominio raccoglie e conserva dati dei condòmini perché non può farne a meno: serve per convocare le assemblee, ripartire le spese, recuperare i crediti, gestire i fornitori.

Il perimetro di ciò che può essere raccolto è dato dalla finalità: i dati servono alla gestione condominiale, e fuori da quella finalità non dovrebbero essere richiesti né usati. Il registro di anagrafe condominiale, previsto dall'art. 1130 c.c., raccoglie le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di godimento: il contenuto e i limiti sono nella guida sul registro di anagrafe.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dedicato al tema un vademecum, Il condominio e la privacy, organizzato per capitoli: amministratore, assemblea, bacheca, gestione trasparente, videosorveglianza, condominio digitale, diritti dell'interessato. È un documento del 2013, quindi anteriore al GDPR, che ne ha poi rafforzato principi e obblighi: va letto come guida pratica, non come l'ultima parola.

La bacheca: la regola è semplice#

La bacheca condominiale serve a comunicazioni di carattere generale. Questo il discrimine.

Si può affiggereNon si può affiggere
Convocazioni e ordini del giornoNomi e importi dei condòmini morosi
Orari di accensione del riscaldamentoVerbali di assemblea per gli assenti
Giorni di pulizia delle scaleDati che identificano, anche indirettamente, i residenti
Interruzioni dei servizi comuniTarghe delle automobili
Avvisi generici di sollecito, senza nomiDocumenti sulla posizione debitoria di qualcuno

Le stesse regole valgono per il sito internet del condominio e per i gruppi di messaggistica, che sono bacheche a tutti gli effetti.

E un dettaglio che risolve un problema pratico: il verbale per chi era assente si può lasciare in busta chiusa nella cassetta delle lettere. È una comunicazione individuale, e va trattata come tale. Vedi la guida sulle cassette postali condominiali e quella sul verbale di assemblea.

I morosi: il punto su cui si sbaglia di più#

Qui la posizione del Garante è netta, e conviene conoscerla prima di cedere alla tentazione.

Non si possono pubblicare in bacheca i dati e le generalità dei condòmini morosi, né comunicare a terzi l'importo del debito altrui. L'affissione di avvisi di mora o di solleciti di pagamento in spazi condominiali accessibili al pubblico costituisce un trattamento illecito.

Chi lo fa si espone a una sanzione e a una possibile azione di risarcimento. Ed è un'azione che il moroso vince anche restando moroso: sono due questioni distinte.

Cosa si può fare, invece:

  • affiggere un avviso generico, senza nomi né importi, che annunci il recupero dei crediti in caso di mancato pagamento;
  • comunicare le inadempienze agli altri condòmini in sede di rendiconto annuale, o su richiesta, nell'esercizio del potere di vigilanza: per questo non serve il consenso degli interessati;
  • comunicare i dati dei morosi ai creditori non ancora soddisfatti che ne facciano richiesta, come la legge impone dopo la riforma del 2012.

La linea di confine è l'ambito condominiale: dentro, la trasparenza prevale; fuori, no. E l'obbligo verso i creditori non è un lasciapassare per la bacheca.

Il percorso corretto per il recupero è un altro, ed è più efficace dell'esposizione al pubblico ludibrio: vedi le guide su condòmino moroso e sul decreto ingiuntivo.

Le telecamere#

La videosorveglianza è il capitolo più regolato, perché riprende sistematicamente persone che passano.

I punti chiave sono l'inquadratura limitata alle aree da proteggere, la segnaletica informativa, i tempi di conservazione contenuti e l'accesso ristretto alle immagini. Il regime completo, con la maggioranza necessaria in assemblea e il limite della telecamera del singolo, è nella guida sulla videosorveglianza in condominio.

I tuoi diritti come condòmino#

Non è una materia a senso unico: i dati sono anche i tuoi.

Puoi chiedere di conoscere i dati che ti riguardano e come vengono trattati, oltre a esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa. E puoi accedere alla documentazione della gestione, che è un diritto distinto: l'estratto del conto corrente condominiale, per esempio, è previsto dall'art. 1129 ed è spiegato nella guida sull'incarico dell'amministratore.

Se le richieste restano senza risposta, il percorso è nella guida su amministratore che non risponde.

Un caso delicato merita una nota: quando il conflitto fra condòmini degenera in condotte persecutorie, si esce dal terreno della privacy ed si entra in quello descritto nella guida sullo stalking condominiale.

Cosa chiedere all'amministratore#

  1. Quali dati raccoglie e per quali finalità.
  2. Dove sono conservati e con quali misure di sicurezza.
  3. Come vengono recapitati i verbali agli assenti.
  4. Cosa viene affisso in bacheca e chi decide.
  5. Se esiste un gruppo di messaggistica del condominio, chi lo amministra e quali regole segue.

Sono domande ordinarie. Un amministratore organizzato ha già le risposte; uno che non le ha, in genere ha anche altri problemi.

Il punto pratico#

La regola che risolve il novanta per cento dei casi è una sola: la bacheca è per gli avvisi generali, non per le persone. Tutto ciò che identifica qualcuno - nome, importo, targa, posizione debitoria - va comunicato individualmente, non esposto.

E sui morosi conviene ricordare che l'esposizione pubblica non accelera il recupero di un giorno: aggiunge solo un secondo contenzioso, che questa volta il condominio rischia di perdere.

Se nel tuo palazzo i nomi dei morosi finiscono in portineria, guarda come lavora Livia sull'amministrazione condominiale a Milano oppure richiedi un preventivo gratuito.

Fonti normative

Domande frequenti

L'amministratore può affiggere i nomi dei morosi in bacheca?

No. Il Garante lo esclude: esporre avvisi di mora o solleciti in spazi condominiali accessibili a terzi è un trattamento illecito. È possibile affiggere un avviso generico, senza nomi né importi.

Cosa si può affiggere in bacheca?

Comunicazioni di carattere generale: convocazioni e ordini del giorno, orari di accensione del riscaldamento, giorni di pulizia delle scale, interruzioni dei servizi comuni. Non dati che rendano identificabili i singoli, nemmeno indirettamente.

Il verbale di assemblea si può lasciare in bacheca per gli assenti?

No, perché è una comunicazione individuale. Va recapitato con modalità che evitino la conoscibilità da parte di terzi: per esempio in busta chiusa nella cassetta delle lettere del singolo condòmino.

Posso sapere se gli altri condòmini sono in regola con i pagamenti?

Sì, nell'ambito condominiale. Le inadempienze possono essere comunicate agli altri condòmini in sede di rendiconto annuale o su richiesta, nell'esercizio del potere di vigilanza, senza bisogno del consenso degli interessati.

L'amministratore deve dare i dati dei morosi ai fornitori?

Sì, ai creditori non ancora soddisfatti che ne facciano richiesta. È un obbligo di legge, che però non autorizza a diffondere quegli stessi dati in bacheca o verso chiunque altro.

Quali dati può chiedermi l'amministratore?

Quelli necessari alla gestione: il registro di anagrafe condominiale raccoglie le generalità dei proprietari e dei titolari di diritti reali e di godimento. Richieste che eccedono quella finalità vanno motivate.

Livia

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