Parte della guidaParti comuni del condominio: quali sono e chi paga

Il proprietario dell'ultimo piano vuole chiudere il sottotetto e ricavarne un'abitazione, oppure alzare un piano. In assemblea qualcuno dice che serve l'unanimità, qualcun altro che basta la maggioranza. Sono entrambe risposte sbagliate.

L'art. 1127 non funziona come una delibera. Funziona come un diritto, con dei limiti.

Chi ha il diritto di sopraelevare#

L'art. 1127 c.c. attribuisce al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio la facoltà di elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

Due conseguenze immediate:

  • L'assemblea non autorizza. Non c'è una maggioranza da raggiungere, perché non c'è una delibera abilitante da adottare. Chi ha il diritto lo esercita.
  • Il titolo può escluderlo. L'atto di acquisto o il regolamento di natura contrattuale possono aver sottratto quella facoltà. È il primo documento da leggere, come per ogni questione che tocca le parti comuni.

È lo stesso schema degli impianti individuali dell'art. 1122-bis: il condominio non concede, semmai reagisce entro i limiti che la legge gli dà.

I tre limiti, e sono tassativi#

Il potere degli altri condòmini esiste, ma è circoscritto a tre ipotesi.

Le condizioni statiche. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. Questo non è un motivo di opposizione discrezionale: è un divieto, e la verifica è tecnica. Serve una relazione di un professionista sulle strutture esistenti, non un'impressione espressa in assemblea.

L'aspetto architettonico. I condòmini possono opporsi se la sopraelevazione pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio. Non è una questione di gusto: si valuta l'alterazione delle linee e dei caratteri dell'edificio nel suo insieme. Il criterio è lo stesso del decoro architettonico.

Aria e luce. I condòmini possono opporsi se la sopraelevazione diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. L'avverbio conta: una riduzione qualsiasi non basta, deve essere notevole.

Obiezione portata in assembleaRegge?
"Le strutture non sopportano un piano in più"Sì, ma va provato con una verifica tecnica
"Stravolge le linee della facciata"Sì, se l'alterazione è oggettiva
"Il mio soggiorno resterà al buio"Sì, se la diminuzione è notevole
"Aumenta il valore del suo appartamento e non del mio"No: a questo risponde l'indennità
"Non è stato chiesto il permesso all'assemblea"No: l'art. 1127 non lo richiede
"Durante i lavori avremo rumore e disagio"No come opposizione; semmai si disciplinano gli orari

Sugli orari e sulla gestione del cantiere, vedi la guida sugli orari dei lavori in condominio.

L'indennità: come si calcola#

Chi sopraeleva deve corrispondere agli altri condòmini un'indennità. Il criterio è scritto nella norma e non è a discrezione delle parti:

valore attuale dell'area da occuparsi, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, detratto l'importo della quota spettante a chi sopraeleva.

In pratica si procede così:

  1. Si stima il valore attuale dell'area su cui insiste l'edificio, secondo i valori correnti. È una perizia, non un numero convenuto.
  2. Si divide per il numero dei piani, contando anche il piano nuovo.
  3. Si sottrae la quota che spetta a chi sopraeleva, perché anche lui è comproprietario del suolo.
  4. Il residuo si distribuisce tra gli altri condòmini secondo le rispettive quote, per cui contano le tabelle millesimali.

La ragione è chiara: il suolo su cui sorge l'edificio è comune, e chi sopraeleva ne consuma in via esclusiva una porzione di utilità. L'indennità paga quella porzione.

C'è poi un obbligo ulteriore e spesso dimenticato: chi sopraeleva deve ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condòmini avessero il diritto di usare. Non è un onere accessorio, è parte del pacchetto. Su usi e spese di quella superficie, vedi la guida sul lastrico solare e la terrazza.

Il piano che il Codice non copre#

L'art. 1127 disciplina i rapporti tra condòmini. Non dice nulla sull'ammissibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, che segue regole proprie: titolo edilizio, indici di zona, altezze massime, e i vincoli eventualmente gravanti sull'immobile.

Sono due binari indipendenti. Si può avere pieno diritto civilistico e nessuna possibilità edilizia, o il contrario. Nessuno dei due consenso sana l'assenza dell'altro.

Nei palazzi storici, dove questi interventi si concentrano, entrano in gioco anche i profili di sicurezza dell'edificio: vedi la guida sul certificato di prevenzione incendi.

Cosa fare, in ordine#

  1. Leggi il titolo e il regolamento: verifica che la facoltà non sia stata esclusa.
  2. Fai verificare le strutture da un tecnico, prima di ogni altra cosa. È il limite che nessun accordo supera.
  3. Verifica la fattibilità edilizia con il Comune.
  4. Comunica il progetto all'amministratore e portalo in assemblea: non per farlo autorizzare, ma perché i condòmini possano valutare i motivi di opposizione con i documenti davanti.
  5. Fai stimare l'indennità da un perito, applicando il criterio dell'art. 1127.
  6. Metti per iscritto il ripristino del lastrico e la gestione del cantiere.

Se l'assemblea si irrigidisce, la strada prima del giudice passa dalla mediazione.

Il punto pratico#

Sulla sopraelevazione l'assemblea non vota un permesso: valuta se ricorre uno dei tre motivi di opposizione previsti dall'art. 1127. Chi sopraeleva, dal canto suo, non ottiene niente gratis: deve l'indennità sul valore dell'area e la ricostruzione del lastrico.

Le liti nascono quasi sempre perché si parte dal lato sbagliato: si discute di consenso quando la questione è tecnica, oppure si trascura l'indennità finché non è troppo tardi.

Se nel tuo palazzo è arrivata una richiesta di questo tipo e l'assemblea non sa come istruirla, guarda come lavora Livia sull'amministrazione condominiale a Milano oppure richiedi un preventivo gratuito.

Fonti normative

Domande frequenti

Chi può fare la sopraelevazione?

Il proprietario dell'ultimo piano, salvo che dal titolo risulti diversamente, e la stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. È un diritto proprio, non una concessione dell'assemblea.

L'assemblea deve autorizzare la sopraelevazione?

No. L'art. 1127 non prevede un'autorizzazione assembleare: attribuisce un diritto al proprietario dell'ultimo piano e riconosce agli altri condòmini un potere di opposizione, ma solo per i motivi tassativi indicati dalla norma.

Per quali motivi i condòmini possono opporsi?

Se le condizioni statiche dell'edificio non consentono la sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio, o se diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. Fuori da questi casi l'opposizione non regge.

Come si calcola l'indennità di sopraelevazione?

L'art. 1127 la definisce pari al valore attuale dell'area da occuparsi, diviso per il numero dei piani compreso quello da edificare, detratto l'importo della quota spettante a chi sopraeleva. È un criterio legale, non negoziabile a piacere.

Chi sopraeleva deve rifare il lastrico solare?

Sì. La norma lo dice espressamente: chi fa la sopraelevazione deve ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condòmini avessero il diritto di usare.

Basta il Codice civile o serve anche il permesso comunale?

Servono entrambi. L'art. 1127 regola i rapporti tra condòmini; il titolo edilizio è un piano autonomo e la sua mancanza non si sana con il consenso dei vicini.

Livia

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