"Facciamo la comunità energetica" è una frase che gira in molte assemblee, spesso portata da chi vende impianti. Nella maggior parte dei condomini è la risposta sbagliata a una domanda giusta.
Se i partecipanti stanno tutti nello stesso edificio, la configurazione prevista non è la comunità energetica: è l'autoconsumo collettivo. È più semplice, non richiede di costituire nulla, e accede allo stesso incentivo.
Il quadro descritto qui è quello vigente a ottobre 2026: importi e regole operative vanno verificati sul portale del GSE prima di deliberare.
Due configurazioni diverse#
Il riferimento è il D.Lgs. 199/2021, che ha recepito la direttiva europea sulle rinnovabili. Fra le configurazioni di autoconsumo diffuso ne interessano due:
- il gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (art. 30), che presuppone che i soggetti si trovino in un unico edificio o condominio;
- la comunità energetica rinnovabile (art. 31), pensata per un ambito più ampio, con più edifici o più condomini.
| Autoconsumo collettivo | Comunità energetica (CER) | |
|---|---|---|
| Ambito | Un solo edificio o condominio | Più edifici, anche di proprietari diversi |
| Forma giuridica | Non richiesta | Serve un soggetto giuridico autonomo |
| Vincolo cabina primaria | Non rilevante: stesso edificio | I punti di connessione devono stare sotto la stessa cabina primaria |
| Dove va l'impianto | Sulle parti comuni | Variabile, secondo la configurazione |
| Tariffa incentivante | Sì, sull'energia condivisa | Sì, sull'energia condivisa |
La riga che fa risparmiare mesi è la terza. Il vincolo della cabina primaria è il punto che fa naufragare molti progetti di CER: i punti di prelievo devono ricadere nell'area sottesa alla medesima cabina, e la verifica si fa sulla mappa interattiva del GSE. In un singolo condominio il problema semplicemente non esiste.
Nulla vieta a un condominio di entrare in una CER più ampia insieme ad altri edifici. Ma se l'obiettivo è condividere l'energia fra i condòmini dello stesso palazzo, costituire una comunità energetica significa aggiungere una struttura che non serve.
Come funziona in pratica#
L'impianto, tipicamente fotovoltaico, si installa sulle parti comuni dell'edificio. L'energia prodotta e non consumata sul momento viene immessa in rete, e il sistema riconosce come "condivisa" la quota che i partecipanti prelevano nelle stesse ore.
Su quell'energia condivisa il GSE riconosce una tariffa premio per vent'anni. Il valore dipende dalla taglia dell'impianto e da altri parametri: è un numero da farsi confermare sul portale, non da stimare a voce in assemblea.
Due precisazioni che evitano delusioni:
- Non è uno sconto diretto in bolletta. Ciascuno mantiene il proprio contratto di fornitura; il beneficio economico arriva attraverso la configurazione e va poi ripartito.
- Conta la contemporaneità. Si valorizza l'energia prelevata nelle stesse ore in cui l'impianto produce, non il totale annuo.
I requisiti sugli impianti#
Alcuni limiti sono netti e vanno verificati prima di progettare:
- potenza non superiore a 1 MW per impianto, soglia che nessun condominio ordinario avvicina;
- entrata in esercizio successiva al 16 dicembre 2021 e comunque successiva alla costituzione della configurazione;
- gli impianti preesistenti possono aderire, ma la loro potenza non può superare il 30% della potenza complessiva della configurazione e non ricevono la tariffa premio, pur concorrendo al calcolo dell'energia condivisa;
- servono almeno due partecipanti.
Esiste inoltre un contributo in conto capitale riservato alle configurazioni ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: è una misura rilevante per i piccoli centri, non per Milano.
La parte condominiale, che nessuno spiega#
Qui il discorso torna nel terreno di casa, ed è dove i progetti si fermano.
L'impianto sulle parti comuni lo decide l'assemblea. Un impianto da fonte rinnovabile destinato al servizio del condominio rientra fra le innovazioni che l'art. 1120, comma 2, consente di approvare con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio. Il quadro completo dei quorum è nella guida sulle maggioranze, e la natura di queste opere è spiegata nella guida sulle innovazioni.
Non è l'impianto del singolo. Se un condòmino vuole il proprio impianto sulla porzione di tetto di cui dispone, si entra nell'art. 1122-bis e in una logica diversa: vedi le guide sugli impianti individuali e sul fotovoltaico condominiale.
L'aderire è volontario. Serve un minimo di due partecipanti, e chi entra può recedere in qualsiasi momento dalla configurazione. Chi non partecipa resta con la propria fornitura, ma concorre comunque alle decisioni e alle spese sulle parti comuni secondo le regole ordinarie.
Il tetto resta un bene comune. Occuparlo con un impianto significa disporne, e la ripartizione dello spazio è il punto che genera più liti: lo si vede nella guida sul fotovoltaico condominiale e, per i limiti estetici, in quella sul decoro architettonico.
Serve un referente. La pratica GSE richiede un soggetto che presenti la domanda, indichi i riferimenti tecnici e sottoscriva le dichiarazioni. In condominio è naturalmente l'amministratore, ed è un incarico che va deliberato insieme al resto.
Il tempismo di quest'anno#
Chi sta valutando l'intervento ha una ragione in più per muoversi adesso: le aliquote delle detrazioni scendono dal 1° gennaio 2027, e per i lavori conta l'anno in cui la spesa è sostenuta. Il quadro è nella guida su perché conviene pagare entro il 2026.
L'ammissibilità di questo specifico intervento alle agevolazioni, e il loro cumulo con la tariffa del GSE, vanno però verificati con un professionista: è esattamente il punto in cui le promesse commerciali tendono a essere generose.
Come procedere#
- Stabilisci la configurazione: un solo edificio significa autoconsumo collettivo, non CER.
- Verifica il tetto: superficie disponibile, stato della copertura, eventuali vincoli.
- Chiedi preventivi con stima di produzione e di energia condivisa, non solo il prezzo dell'impianto.
- Fai verificare le agevolazioni e la loro cumulabilità con l'incentivo.
- Porta il punto in assemblea con un ordine del giorno specifico e la nomina del referente.
- Verbalizza l'adesione dei singoli e il criterio di ripartizione dei benefici: vedi la guida sul verbale.
Il punto pratico#
Per un condominio la domanda non è "CER sì o no": è capire che per un singolo edificio esiste già una configurazione più semplice, senza forma giuridica da costituire e senza il vincolo della cabina primaria, che accede allo stesso incentivo ventennale.
Il lavoro vero non è energetico, è assembleare: deliberare l'impianto sulle parti comuni, nominare il referente, e mettere per iscritto come si dividono i benefici. Gli impianti si installano in settimane; le delibere fatte male si litigano per anni.
Se nel tuo palazzo qualcuno ha proposto una comunità energetica e nessuno sa da dove iniziare, guarda come lavora Livia sull'amministrazione condominiale a Milano oppure richiedi un preventivo gratuito.
Fonti normative
Domande frequenti
Per un condominio serve costituire una comunità energetica?
Di norma no. Quando i partecipanti stanno tutti nello stesso edificio, la configurazione prevista è il gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, cioè l'autoconsumo collettivo: non richiede una forma giuridica autonoma e accede alla stessa tariffa incentivante.
Cos'è il vincolo della cabina primaria?
Per le comunità energetiche i punti di connessione devono ricadere nell'area sottesa alla stessa cabina primaria, verificabile sulla mappa del GSE. In un singolo condominio il problema non si pone, perché i partecipanti sono nello stesso edificio.
Quanto dura l'incentivo?
La tariffa premio sull'energia condivisa è riconosciuta per vent'anni. Il valore dipende dalla taglia dell'impianto e da altri parametri, quindi va verificato sul portale del GSE prima di fare i conti.
L'impianto va sulle parti comuni?
Nell'autoconsumo collettivo condominiale sì, l'impianto è installato sulle parti comuni dell'edificio. La decisione spetta quindi all'assemblea, con le maggioranze previste per gli impianti al servizio del condominio.
Devono partecipare tutti i condòmini?
No. Serve almeno un paio di partecipanti, e chi aderisce può recedere in qualsiasi momento dalla configurazione di autoconsumo. Chi non partecipa resta con la propria fornitura, ma concorre comunque alle decisioni sulle parti comuni.
Un impianto che ho già può entrare nella configurazione?
Può aderire, ma con limiti: la potenza degli impianti preesistenti non può superare il 30% della potenza complessiva della configurazione e non riceve la tariffa premio, pur concorrendo al calcolo dell'energia condivisa.
Scopri se Livia fa per il tuo condominio
Raccontaci il tuo edificio: capiamo insieme se Livia può portare risposte più rapide, spese più leggibili e fornitori controllati.
Scopri se Livia fa per il tuo condominio →Ricevi aggiornamenti da Livia
Guide pratiche sul condominio e novità utili per proprietari e consiglieri. Niente spam, solo cose che servono.





