La lista dei documenti per vendere casa gira in rete come un elenco unico, e questo è il motivo per cui quasi sempre ne manca uno.

I fascicoli sono in realtà quattro, rispondono a logiche diverse, e li detengono soggetti diversi. Uno di questi soggetti è l'amministratore del condominio, ed è quello che risponde con i tempi meno prevedibili.

Quadro aggiornato a ottobre 2026. La lista va sempre tarata sul caso concreto con il notaio incaricato, che è il soggetto che verifica.

I quattro fascicoli#

FascicoloCosa contieneChi lo detiene
Provenienza e titoliAtto di acquisto, titoli edilizi, eventuali sanatorieProprietario, archivio comunale, notaio rogante
CatastaleVisura, planimetria depositata, dati identificativiAgenzia delle Entrate, tecnico incaricato
EnergeticoAttestato di prestazione energetica in corso di validitàCertificatore abilitato
CondominialeStato dei pagamenti, verbali, regolamento, millesimi, lavori deliberatiAmministratore

A questi si affiancano le verifiche su ipoteche e vincoli, che il notaio esegue sui registri immobiliari e che conviene anticipare: vedi ipoteca.

Primo fascicolo: provenienza e titoli#

L'atto di provenienza è il documento con cui il venditore è diventato proprietario: rogito, donazione, denuncia di successione e relativa accettazione.

Accanto a questo servono i titoli edilizi. Non per collezionismo: perché da essi si ricostruisce lo stato legittimo dell'immobile, che è ciò che l'acquirente e la banca vogliono vedere. Dal 2024 la ricostruzione è più semplice, e in condominio vale la regola del non cumulo: il dettaglio è in stato legittimo.

Se emergono irregolarità, la partita cambia natura e va affrontata prima: vedi abuso edilizio.

Da tenere distinto dal titolo edilizio è il certificato di agibilità, che attesta altro e che negli edifici più antichi spesso non esiste affatto.

Secondo fascicolo: il catasto, e la trappola delle parole#

Qui c'è un adempimento che la legge impone a pena di nullità, e che conviene capire bene perché è circondato da allarmismo.

L'art. 29, comma 1-bis, della legge 52/1985 richiede che gli atti sui fabbricati già esistenti contengano tre elementi:

  1. l'identificazione catastale dell'unità;
  2. il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
  3. la dichiarazione degli intestatari sulla conformità allo stato di fatto, sostituibile con l'attestazione di un tecnico abilitato.

Il terzo punto ha una portata più ampia di quanto il nome suggerisca: la dichiarazione riguarda la conformità sia della planimetria sia dei dati catastali, cioè anche categoria, classe, consistenza e rendita. Non basta dire che la piantina corrisponde.

E ora la parte che riduce l'ansia. La Cassazione qualifica quella nullità come formale e testuale: colpisce l'assenza della dichiarazione o dell'attestazione, non ogni discrepanza materiale fra la planimetria e lo stato dei luoghi. Se la dichiarazione c'è e la planimetria corrisponde alla realtà, l'atto regge.

Restano quindi due piani diversi, da non mescolare: la mancanza delle menzioni, che è un problema di validità dell'atto, e le difformità da aggiornare, che sono un problema tecnico da risolvere prima della stipula con una variazione catastale.

Un'ultima nota utile: queste prescrizioni riguardano i contratti traslativi. Il mancato inserimento nel preliminare non ne determina la nullità, il che non significa che sia una buona idea ometterle: vedi proposta di acquisto.

Terzo fascicolo: l'energetico#

L'attestato di prestazione energetica va predisposto prima e allegato nei casi previsti. In Lombardia la certificazione passa dal catasto energetico regionale e ha regole proprie, descritte in CENED e APE in Lombardia.

Se l'edificio ha fatto lavori che hanno migliorato la classe, è utile saperlo e documentarlo: vedi classe energetica.

Quarto fascicolo: il condominio#

È quello che il venditore controlla di meno e che fa saltare più rogiti.

La dichiarazione sullo stato dei pagamenti. L'amministratore la rilascia su richiesta del condòmino, e dice se ci sono arretrati e liti in corso. A cosa serve e da cosa non protegge è spiegato in liberatoria spese condominiali. La ragione per cui l'acquirente la pretende è la solidarietà biennale dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione, descritta in spese condominiali in caso di vendita.

I verbali delle ultime assemblee. Servono a vedere cosa è stato deliberato e cosa è solo in discussione: un intervento votato e non ancora eseguito arriverà, e il criterio di imputazione fra venditore e acquirente non è intuitivo. Vedi verbale di assemblea.

Regolamento e tabelle millesimali. Il primo può contenere limiti all'uso dell'immobile che interessano l'acquirente, e solo quello di natura contrattuale può farlo: vedi regolamento di condominio e, per gli usi diversi dall'abitazione, cambio di destinazione d'uso. Le seconde determinano quanto si pagherà: vedi tabelle millesimali.

La documentazione sugli interventi agevolati. È la voce nuova, e tocca il portafoglio del venditore più che quello dell'acquirente: se l'edificio ha concluso lavori con il Superbonus, la data di fine lavori può incidere sulla tassazione della vendita. Il meccanismo è in plusvalenza.

Chi chiede cosa, e quando#

L'ordine conta più della lista.

  1. Prima della proposta: visura ipotecaria, visura e planimetria catastale, titoli edilizi, situazione condominiale di massima.
  2. Alla proposta: trasformare in condizioni scritte le verifiche non ancora chiuse, invece di fidarsi.
  3. Fra proposta e rogito: APE, dichiarazione dell'amministratore, verbali, eventuali variazioni catastali.
  4. Al rogito: il notaio verifica menzioni e dichiarazioni.

Il punto 1 è quello che quasi nessuno rispetta, e il punto 2 è quello che salva chi non ha rispettato il punto 1. Se qualcosa emerge dopo, la discussione si sposta sulla caparra e su chi sia inadempiente.

La parte che dipende dal tuo amministratore#

Di tutta la lista, tre voci su quattro dipendono da te, dal tuo tecnico o da un ufficio pubblico con tempi prevedibili.

La quarta dipende da una persona che deve rispondere a una mail. Un amministratore che manda la situazione contabile e i verbali in due giorni fa guadagnare settimane; uno che non risponde sposta il rischio su chi ha già firmato.

È una delle ragioni meno citate per cui la qualità dell'amministrazione incide sul valore di un appartamento.

Il punto pratico#

I documenti per vendere casa non sono una lista: sono quattro fascicoli con logiche e custodi diversi.

Sul catastale, la regola è che la dichiarazione in atto è obbligatoria, ma la nullità colpisce la sua assenza, non ogni piccola discrepanza. Sull'urbanistico, serve lo stato legittimo, che dal 2024 è più semplice da ricostruire. Sul condominiale, serve chiedere presto.

E le due parole che somigliano di più, conformità catastale e regolarità urbanistica, sono le due che non vanno confuse: viaggiano su binari separati e si risolvono in modi diversi.

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Fonti normative

Domande frequenti

Quali documenti servono per vendere casa?

Si raggruppano in quattro fascicoli: l'atto di provenienza e i titoli edilizi, i dati catastali con la planimetria, l'attestato di prestazione energetica, e la documentazione condominiale. A questi si aggiungono le verifiche su ipoteche e vincoli.

Che cos'è la conformità catastale?

È la dichiarazione, resa in atto, che gli identificativi catastali e la planimetria depositata corrispondono allo stato di fatto. La legge la richiede a pena di nullità per gli atti sui fabbricati già esistenti.

Una piccola difformità rende nullo il rogito?

Non necessariamente. La Cassazione qualifica quella nullità come formale e testuale: colpisce l'assenza della dichiarazione o dell'attestazione, non ogni discrepanza materiale fra planimetria e stato dei luoghi.

Conformità catastale e regolarità urbanistica sono la stessa cosa?

No, e confonderle è l'errore più costoso. La prima ha finalità fiscali e di allineamento della pubblicità immobiliare; la seconda riguarda i titoli edilizi e si dimostra con lo stato legittimo.

Cosa devo chiedere all'amministratore?

La dichiarazione sullo stato dei pagamenti e sulle liti in corso, i verbali delle ultime assemblee, il regolamento con le tabelle millesimali, e la documentazione sugli interventi deliberati, comprese le date di fine lavori.

Quanto tempo prima conviene muoversi?

Prima della proposta di acquisto, non prima del rogito. I documenti condominiali e le eventuali regolarizzazioni richiedono settimane, e chi li scopre mancanti dopo la firma tratta da una posizione debole.

Livia

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